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Istruzioni Spinus 13/02/2005
SPINUS 12/02/2005
Gestione Allevamento 29/02/2004
 

A.O.T.

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA TRENTINA

STATUTO

Art. 1
E’ costituita con sede in Trento via Prepositura un'associazione fra allevatori e cultori d'uccelli in genere, denominata “Associazione Ornitologica Trento – Cav. Mario Gerloni”.-

Art. 2
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3
L'associazione è indipendente, apolitica e apartitica.

Art. 4
Scopo dell'associazione è di riunire gli allevatori e gli amatori per incoraggiare e incrementare l’allevamento di tutte le razze di canarini e d'uccelli compresi gli ibridi che possono essere allevati in cattività.

Art. 5
Per meglio raggiungere gli scopi disposti l'associazione curerà di organizzare ogni anno nel periodo da stabilirsi un'esposizione ornitologica.

Art. 6
Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a tre. Possono essere soci tutti gli allevatori e cultori d'uccelli in genere che accettino il presente statuto e si obblighino di osservarlo in ogni sua parte.

Art. 7
Per far parte dell’associazione si dovrà inoltrare al CONSIGLIO DIRETTIVO domanda scritta che dovrà essere controfirmata da due soci presentatori ed il consiglio si riserverà di esaminare la richiesta controllando l’integrità morale del richiedente.

Art. 8
I soci si dividono in tre categorie:
a) soci onorari b) effettivi c) benemeriti

Art. 9
Sono soci onorari coloro che per speciali benemerenze verso l’associazione o per speciali meriti nel campo ornitologico verranno proposti come soci onorari dal consiglio dell’assemblea dei soci e possono partecipare ad essa prendendovi la parola, ma non avranno diritto al voto.
Sono soci effettivi coloro che, presentata regolarmente domanda, verranno accettati come tali, verseranno la quota d’iscrizione e pagheranno le quote annuali anticipate che di anno in anno verranno stabilite dal consiglio direttivo.
I soci effettivi parteciperanno alle assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo.
Possono essere preposti dal consiglio direttivo a soci benemeriti i soci effettivi che per speciali meriti per la loro attività, collaborazione e iniziativa personale abbiano contribuito al potenziamento e sviluppo dell’Associazione.
I soci che non abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età non hanno diritto di voto.
A tutti indistintamente i soci delle tre categorie sopra indicate verrà concesso l’ingresso gratuito alle mostre, esposizioni e quante altre manifestazioni dovesse organizzare l’associazione.

Art. 10
Verranno espulsi dall’associazione tutti coloro che in qualunque modo danneggino moralmente e materialmente la stessa e fomentino dissidi e disordini fra i soci. Saranno inoltre decaduti i soci che per quanto invitati per iscritto non si metteranno in pari con la quota sociale annuale.
L’espulsione verrà determinata a scrutinio segreto dal consiglio direttivo e verrà fatta poi ricorrere entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al collegio dei provibiri il cui giudizio sarà inappellabile.
I soci definitivamente espulsi non potranno richiedere la riammissione. I soci sottoposti a procedimento penale dall’autorità giudiziaria saranno immediatamente sospesi da ogni attività associativa fino all’esito del giudizio.

Art. 10 bis
I soci sono diffidati dal concedere i propri anelli ad allevatori non associati pena l’espulsione.

Art. 11
Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo pervenuti all’associazione, dai contributi e da proventi vari.

Art. 12
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio che dovrà essere redatto con criteri di oculata prudenza.
Il bilancio annuale dovrà essere sottoposto assieme al bilancio preventivo all’approvazione dell’assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno.
Con il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea la situazione patrimoniale.
Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo dovranno essere controfirmati dai revisori dei conti i quali dovranno unire la loro relazione.

Art. 13
L’assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma del presente statuto vincolano tutti i soci.
L’assemblea ordinaria dei soci avrà luogo una volta all’anno entro e non oltre il 31 gennaio. In essa il presidente sottoporrà all’approvazione l’attività svolta e la relazione finanziaria.

Art.14
L’assemblea ordinaria prevede:
a) alla discussione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
b) alla nomina delle cariche annuali allo scadere di ogni triennio e qualora sia necessario.
c) alla discussione di tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione per delibera del consiglio direttivo e su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art.15
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal consiglio direttivo e per esso dal presidente ogni qual volta verrà ritenuto necessario.
Potranno inoltre venire convocate dal presidente entro 15 giorni dalla richiesta su domanda scritta di almeno un terzo dei soci.

Art. 16
Le convocazione dell’assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso contenente l’ordina del giorno, firmato dal presidente e da inviarsi ai soci almeno tre giorni prima di quello fissato per il ritrovo.

Art. 17
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà valida:
a) in prima convocazione quando sia presente e rappresentata la metà più uno dei soci in regola con i versamenti delle quote sociali.
b) In seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti e l’argomento da trattare.
c) La delibera per lo scioglimento dell’associazione dovrà essere presa con la presenza di almeno tre quinti dei soci.

Art. 18
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati nell’assemblea. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; la nomina delle cariche sociali sarà fatta per scheda segreta. Se avvengono votazioni a scheda segreta il presidente nomina tra i presenti tre scrutatori. Hanno diritto di voto soltanto coloro che risulteranno regolarmente iscritti nel libro dei soci e che siano in regola con il versamento delle quote sociali. In caso di malattia e di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci non consiglieri mediante delega scritta. Ciascun socio potrà rappresentare una sola delega.

Art. 19
L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza da vicepresidente; in mancanza di questi, dal consigliere più anziano. Le deliberazioni devono essere verbalizzate, sottoscritte dal presidente e dal segretario e raccolte in apposito registro numerato e vidimato in ciascun fogli dal presidente.

Art. 20
Le elezioni triennali si svolgeranno non oltre 15 giorni dall’assemblea ordinaria annuale la quale provvederà:
a) a fissare la data delle elezioni
b) alla nomina del seggio elettorale
Il seggio elettorale sarà composto da un presidente da un segretario e da tre scrutatori nominati dalla assemblea stessa. Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta e il consiglio uscente curerà a garantire la massima segretezza. La votazione avrà luogo con scheda unica ma distinguendo il presidente dagli altri membri. I voto ricevuti dal presidente sono accumulabili con quelli avuti come consigliere agli effetti della nomina a consigliere. Contemporaneamente si procederà alla nomina del collegio dei revisori dei conti, del collegio dei provibiri con le norme che verranno fissate di volta in volta dal consiglio direttivo.
c) alla nomina del consiglio direttivo.

Art. 21
L’associazione è retta da un consiglio direttivo composto da sette membri e cioè da un presidente e sei consiglieri eletti.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e può sempre essere rieletto. Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, procederà alla nomina del vice presidente, del segretario, del cassiere e alla determinazione delle singole mansioni.

Art. 22
Le adunanze del consiglio direttivo verranno indette dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e su domanda di almeno tre consiglieri. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno dovrà essere inviato normalmente almeno un giorno prima di quello fissato per il ritrovo.
Le riunioni saranno valide purché sia presente la metà più uno dei soci, dopo mezzora di quella fissata nell’avviso di convocazione. L’adunanza sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Il consigliere che senza giustificazione non prenderà parte per tre sedute consecutive alle adunanze del consiglio direttivo sarà ritenuto dimissionario e sarà sostituito come consiglio col socio che seguiva in graduatoria nelle elezioni l’ultimo consigliere eletto.

Art. 23
Le delibere del consiglio direttivo saranno prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi e a scheda segreta; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame delle proposta.

Art. 24
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la direzione dell’associazione.
Spetta al consiglio direttivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea.
b) Amministrare con oculatezza i beni dell’associazione
c) Curare l’organizzazione delle esposizioni e manifestazioni in genere
d) Deliberare circa l’ammissione, la decadenza, la sospensione e l’espulsione dei soci
e) Compiere tutti quegli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all’assemblea.

Art. 25
Il presidente rappresenta l’associazione difronte a terzi e a lui spetta la firma sociale.
Convoca il consiglio direttivo quante volte lo ritenga opportuno. A nome del consiglio convoca le assemblee che egli presiede. Al presidente spetta presentare all’assemblea ordinaria la relazione dell’attività svolta durante l’anno.
In assenza del presidente tutte le di Lui mansioni spettano al vice presidente .

Art. 26
Il segretario provvede al disbrigo della corrispondenza e della tenuta del registro protocolla, convoca il consiglio e dell’assemblea compila il verbale. Tiene aggiornato lo schedario soci e il registro delle distribuzioni anelli.

Art. 27
Il cassiere provvede al pagamento delle spesa ed alla riscossione delle entrate effettuate su autorizzazione del presidente e chi per esso, alla compilazione del consuntivo, del preventivo e della situazione patrimoniale. E’ responsabile della cassa e depositerà il denaro liquido sul libretto depositi presso un istituto di credito designato dal consiglio stesso. Tale deposito libretto porterà due firme abbinate del presidente e quella del cassiere e non si potrà effettuare nessuna operazione di prelievo senza le due firme unite.

Art. 28
Il collegio dei revisori dei conto si compone di tre membri eletti dall’assemblea con i soci in regola con la quota associativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I revisori dei conti provvederanno al controllo dell’amministrazione della associazione, alla corrispondenza del bilancio consuntivo con i libri contabili e alla compilazione della dichiarazione annuale.

Art.29
Il collegio dei probiviri si compone di tre membri nominati dalla assemblea tra i non soci.
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il collegio dei provibiri dovrà dirimere le eventuali controversie tra i soci e l’associazione, tra soci e soci per affari inerenti all’associazione, giudicano circa le espulsioni dei soci qualora ne vengano investiti dalle parti; deliberano e giudicano quali amiche voli arbitri compositori.
I soci e l’associazione sono quindi obbligati a rimettere alla decisione dei provibiri la risoluzione di tutte le controversie circa l’interpretazione del presente statuto e derivanti da deliberazioni della assemblea e del consiglio di amministrazione.

Art. 30
Le disposizioni riguardanti l esposizioni ed ogni altra manifestazione verranno stabilite e fissate in appositi regolamenti.

Art. 31
Qualunque modifica al presente statuto dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci.

Art. 32
Lo scioglimento dell’associazione dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria con la maggioranza stabilita.

Trento, lì 7 ottobre 1969

Letto, approvato e firmato

 
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