Oggetto: chiarimenti su
denuncia delle nascite in cattività
A seguito della vostra nota del 14 Dicembre u.s. si chiarisce che la normativa
italiana prevede l’obbligo di denuncia di nascita in cattività per tutte le
specie animali incluse nell’allegato B e quindi anche per la specie Padda
oryzivora, con le modalità previste dall’articolo 8 bis della legge 150 del 7
Febbraio 1992 e s.m.i.
Tale denuncia costituisce prova sufficiente della loro legale acquisizione così
come prevede l’articolo 8 del paragrafo 5 del Regolamento (CE) 338/97. Il
competente Servizio di Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, a
seguito della denuncia, potrà disporre le opportune verifiche entro 10 giorni
dal ricevimento della denuncia debitamente compilata in tutte le sue parti.
Da quanto sopra, è evidente che l’articolo 8 bis della legge 150/92 è in vigore
e stabilisce le modalità di denuncia alle autorità competenti delle nascite in
cattività.
Per quanto riguarda la normativa in vigore per esemplari CITES si partecipa che
nel 2006 è entrato in vigore il nuovo regolamento 865/06, in applicazione del
Reg. CE 338/97 e che sostituisce il Reg. CE 1808/01
Il Dirigente della Divisione I
Dott. Antonio Maturani
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