Inserito il 05 febbraio 2007 alle 23:30:00 da Admin.
Padda oryzivora:
riceviamo e trasmettiamo il testo ricevuto dal Ministero dell'Ambiente, a seguito di una richiesta effettuata del Consigliere FOI dott. Falaguasta
Oggetto: chiarimenti su denuncia delle nascite in cattività
A seguito della vostra nota del 14 Dicembre u.s. si chiarisce che la normativa italiana prevede l’obbligo di denuncia di nascita in cattività per tutte le specie animali incluse nell’allegato B e quindi anche per la specie Padda oryzivora, con le modalità previste dall’articolo 8 bis della legge 150 del 7 Febbraio 1992 e s.m.i.
Tale denuncia costituisce prova sufficiente della loro legale acquisizione così come prevede l’articolo 8 del paragrafo 5 del Regolamento (CE) 338/97. Il competente Servizio di Certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, a seguito della denuncia, potrà disporre le opportune verifiche entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia debitamente compilata in tutte le sue parti.
Da quanto sopra, è evidente che l’articolo 8 bis della legge 150/92 è in vigore e stabilisce le modalità di denuncia alle autorità competenti delle nascite in cattività.
Per quanto riguarda la normativa in vigore per esemplari CITES si partecipa che nel 2006 è entrato in vigore il nuovo regolamento 865/06, in applicazione del Reg. CE 338/97 e che sostituisce il Reg. CE 1808/01
Il Dirigente della Divisione I
Dott. Antonio Maturani
* * *UFFICIO STAMPA FOI * * *
INFO:
webmaster@foi.it
ufficiostampa@foi.it
|